Il termine Condominio indica, in edilizia, la comunione. Infatti “Condòmino” è sinonimo di “Comproprietario”.
(ovviamente la comproprietà si riferisce alla struttura globale, non alla singola unità immobiliare)
Quando si applica il termine “Condominio”? Molto semplice…
Si parla di Condominio quando ci si trova in un Fabbricato (palazzo grattacielo, o villa) oppure in un complesso (più palazzi grattacieli o ville, includendo nel condominio anche gli spazi all’aperto ben delimitati che li circondano (che comunque sono oggetto della proprietà).
Se in un fabbricato sono presenti almeno due unità immobiliari con due proprietari, già si tratta di condominio, ma non con particolari obblighi se non quelli sanciti dal Codice Civile in materia di comunione (art. 1117 e successivi).
In un Palazzo (e quindi Condominio), piccolo, grande, articolato che sia, tutti i proprietari, anche il proprietario di un piccolo sgabuzzino, ne fa parte in qualità di Condòmino, senza esonero delle spese cui competono la sua proprietà.
Dicasi in egual modo per i parchi, denominati anche “Supercondominio” o “Condominio orizzontale”.
L’unico caso in cui non ci si considera “Condòmino” è quello in cui si è proprietari di un immobile a se stante, NON confinante con altre proprietà.