Scioglimento del consorzio.
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Questo sito usa cookies propri e di terze parti. Qui puoi avere più info. Puoi continuare la navigazione accettando l'utilizzo dei cookie cliccando su
Accetto
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Ciao, clicca qui sotto per chattare su WhatsApp.
Tel.: 081 564.31.56
Siamo in ufficio dal lun. al ven.
9:00 - 13:00 /14:00 - 18:00