L’art.63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile costituisce un’applicazione del principio sancito dall’ultimo comma dell’art.1104 Codice Civile con la sola limitazione, riferita al condominio di edifici, che l’obbligazione del cessionario del partecipante, solidale con quello del cedente, riguarda soltanto i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
L’ipotesi di successione nel rapporto di condominio, soprattutto riguardo all’onere del pagamento dei contributi condominiali ex art. 63 att. c.c., non rientra nell’ambito del cosiddetto effetto “purgativo” della vendita forzata immobiliare, riguardante le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, atteso che il suddetto articolo integra una norma speciale diretta a rafforzare la tutela degli interessi creditori del condominio di cui fa parte il bene staggito ed i cui oneri, poiché maturano anche successivamente al pignoramento , non possono essere posti a carico del condominio, in quanto riguardano un bene dalla cui vendita traggono beneficio i creditori della procedura esecutiva.
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