L’ascensore in condominio è un impianto non sempre presente. Soprattutto negli edifici storici non sono presenti e quelli presenti di certo non sono coevi alla costruzione originaria del palazzo ma rappresentano solitamente un’installazione d’ascensore in condominio pensata in tempi più moderni per vari motivi che andremo a breve ad esaminare. Negli edifici in cui è presente dall’origine ci si è posti invece il problema di quale dovesse essere la ripartizione delle spese di ascensore.
In assenza di un dato esplicito nella normativa, dopo i primi tentennamenti, la giurisprudenza era arrivata ad una posizione consolidata, equiparando l’ascensore alle scale e conseguentemente rendendo applicabile, in via interpretativa, il dettato dell’articolo 1124 del codice civile. La legge 220/2012 ha infine esplicitato tale principio, modificando la rubrica ed il testo della norma ed statuendo pertanto che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La ripartizione delle spese relative all’ascensore condominiale è ripartita tra i proprietari delle unità immobiliari, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Diverso è il caso di un ascensore installato in epoca successiva alla costituzione del condominio, perchè diversa potrebbe essere la proprietà dello stesso. Laddove infatti uno o più condomini volessero procedere all’installazione ex novo di un impianto di ascensore in condominio, l’assemblea dovrebbe votare la proposta come fosse una innovazione gravosa o voluttuaria, dunque la disciplina applicabile sarebbe quella dell’articolo 1121 del codice civile e la maggioranza richiesta per l’approvazione sarebbe pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio, e questo sia in prima che in seconda convocazione. In tal caso i condomini che non intendessero trarre vantaggio dall’innovazione portebbero essere completamente esonerati dal qualsiasi contributo nella spesa. A loro rimane però la facoltà, esercitabile in qualunque tempo, di partecipare ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese rivalutate di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Vi è poi il caso di installazione di ascensore in condominio ai sensi della norma volta all’abbattimento delle barriere architettoniche. In tal caso la maggioranza richiesta dal nuovo articolo 1120 del codice civile è quella della maggioranza degli intervenuti e metà del valre dell’edificio, in prima convocazione, oppure della maggioranza degli intervenuti ed un terzo del valore dell’edificio – se assunta in seconda convocazione. La norma speciale (articolo 2 comma 2 della legge 13/1989) dispone poi che laddove nello stabile vi sia un condomino disabile, passati tre mesi dalla richiesta all’assemblea o se vi è il rifiuto della stessa, questi potrà a spese proprie procedere all’installazione dell’impianto di ascensore o di strutture mobili destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche. La giurisprudenza ha poi esteso tale possibilità anche per il caso in cui il disabile non abiti nell’edificio condominiale ma vi si debba recare per motivi di famiglia, lavoro, visite mediche o altro.
Anche nel caso di applicazione della normativa speciale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sarà sempre possibile per i condomini decidere in un secondo momento di servirsi dell’ascensore, partecipando però alle spese sostenute per la sua installazione e per la sua manutenzione.