Ambito della famiglia.
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 90, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2014, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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