Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi.
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Questo sito usa cookies propri e di terze parti. Qui puoi avere più info. Puoi continuare la navigazione accettando l'utilizzo dei cookie cliccando su
Accetto
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Ciao, clicca qui sotto per chattare su WhatsApp.
Tel.: 081 564.31.56
Siamo in ufficio dal lun. al ven.
9:00 - 13:00 /14:00 - 18:00