Affrancazione.
[L’enfiteuta può affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell’enfiteusi.
Nell’atto costitutivo può essere stabilito un termine superiore ai venti anni, ma non eccedente i quarant’anni.
Anche quando nell’atto costitutivo non è indicato alcun termine, se in esso è prestabilito un piano di miglioramento, l’enfiteuta non può procedere all’affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti.]
Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.
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