Devoluzione.
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:
1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo;
2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda.
La domanda di devoluzione non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971. [Tuttavia l’affrancazione non è ammessa, se la devoluzione è chiesta a norma del n. 1 del precedente comma e l’inadempimento è di considerevole gravità. In tal caso la domanda giudiziale di devoluzione prevale su quella di affrancazione anche se questa sia stata anteriormente proposta, purché non sia intervenuta sentenza, sebbene di primo grado, che abbia ammesso l’affrancazione.]
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