Il tuo condominio aveva bisogno urgente di un nuovo amministratore. Il precedente si era dimostrato disinteressato e negligente: la sua gestione scellerata aveva lasciato peraltro le casse con grossi debiti da pagare. Così vi siete riuniti e, con un’unica votazione, avete nominato un nuovo amministratore. Tra la fretta e l’entusiasmo di aver trovato una persona di fiducia e su cui si è formato subito il consenso unanime, vi siete però dimenticati di chiedergli quale fosse il suo compenso, né questi lo ha indicato nel verbale di nomina. Ed ora, la batosta: nel bilancio di fine anno compare una parcella di gran lunga superiore alla media praticata dai colleghi. Che cosa potete fare per opporvi a un pagamento tanto esoso? Se l’amministratore di condominio non indica il compenso che succede? La risposta è stata data da una recente sentenza del Tribunale di Massa.
La nomina dell’amministratore di condominio spetta all’assemblea che deve raggiungere, nello stesso tempo, le due seguenti maggioranze:
In base a quanto prevede il codice civile, nel momento stesso in cui accetta la nomina o il rinnovo del precedente incarico, l’amministratore di condominio deve specificare analiticamente l’importo che egli chiede a titolo di compenso per l’attività professionale svolta. Deve anche indicare eventuali compensi aggiuntivi dovuti nell’ipotesi di lavori straordinari. In caso contrario la nomina è nulla e i compensi aggiuntivi non sono dovuti.
Spetta solo all’assemblea valutare l’ammontare richiesto al momento della nomina.
Il compenso richiesto dall’amministratore e approvato in sede assembleare è onnicomprensivo per tutta l’attività gestoria che egli deve svolgere, senza poter quindi pretendere cifre ulteriori per lavori o adempimenti connessi alla vita condominiale (come appunto l’attività di assistenza e di controllo in caso di ristrutturazioni o rifacimenti delle parti comuni).
Spetta solo all’assemblea valutare l’ammontare richiesto al momento della nomina.
Il compenso richiesto dall’amministratore e approvato in sede assembleare è onnicomprensivo per tutta l’attività gestoria che egli deve svolgere, senza poter quindi pretendere cifre ulteriori per lavori o adempimenti connessi alla vita condominiale (come appunto l’attività di assistenza e di controllo in caso di ristrutturazioni o rifacimenti delle parti comuni).
Il tribunale di Massa riconferma questi principi: è pertanto nulla la nomina dell’amministratore, in assenza di una valida accettazione che contenga specifica indicazione del suo compenso. Non è sufficiente l’indicazione di una somma complessiva, inserita fra le voci del preventivo. L’indicazione di una somma complessiva è contraria all’esigenza di chiarezza, trasparenza e formalità che il codice civile impone e che, sul punto, sembra essere tassativo. La legge mira così a garantire la massima trasparenza per i condòmini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone il compenso dell’amministratore al momento del conferimento del mandato; si applica sia nel caso di prima nomina che nel caso delle successive riconferme.L’amministratore può anche allegare al preventivo o all’avviso di convocazione dell’assemblea un documento con il dettaglio del compenso richiesto, da sottoporre ai condomini. Tale dettaglio dovrà chiarire: il compenso per spese ordinarie (con indicazione di cosa si intenda per spesa ordinaria) e l’eventuale compenso per spese straordinarie. Quel che è certo è che l’amministratore non può inviare tale dettaglio in un momento successivo alla sua nomina, ad esempio dopo qualche settimana o, peggio, dopo mesi: tale scrittura non avrebbe alcun valore e non potrebbe sanare la nullità della sua nomina.