Tormentare il vicino è stalking «condominiale» se determina perdurante e grave stato di ansia e timore o l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Chiunque abiti all’interno di un condominio comprende perfettamente come la realtà condominiale sia, per sua stessa natura, foriera di numerosi contrasti e dissidi, più o meno intensi, che, talvolta, possono sfociare nella commissione di reati anche di una certa rilevanza e gravità.
Prima di entrare nello specifico tema dell’articolo, è opportuno chiarire un punto: con il termine «stalking condominiale» non si indica una nuova figura di reato inserita dal legislatore nel codice penale, ma il frutto della elaborazione giurisprudenziale, in senso estensivo, della norma del codice penale [1] che prevede e punisce il reato di atti persecutori.
Per definire lo stalking cosiddetto condominiale è opportuno iniziare a delineare le caratteristiche del reato di atti persecutori, così come previsto dal codice penale, del quale la specifica figura oggetto dell’articolo, costituisce una particolare forma di manifestazione.
Lo staking, reato introdotto nel nostro codice penale in tempi relativamente recenti [2] si configura quando, con reiterate minacce e/o molestie (non è cioè sufficiente una sola condotta) si ingenera nella persona offesa (la persona verso la quale le condotte sono rivolte) un perdurante e grave stato di ansia, tale da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita.
Gli elementi caratterizzanti questa fattispecie di reato sono, in buona sostanza, il reiterare di comportamenti di molestie e/o disturbo generando, in questo modo, un grave stato di ansia e preoccupazione nella vittima tale da indurla a modificare i propri comportamenti di vita.
All’interno del contesto condominiale, è evidente, che numerose possono essere le situazioni potenzialmente tali da poter corrispondere al «fatto tipico» (per fatto tipico si intende il fatto previsto dalla legge come reato) del reato di stalking: pensiamo, ad esempio, alla presenza all’interno del condominio di un condomino che, particolarmente amante dei cani, ne possegga più di uno, anche di una certa aggressività e rumorosità, tale da ingenerare negli altri condomini paure e timori di aggressioni o da indurli a dover sopportare i continui rumori da questi prodotti, oppure al vicino che ama stare alla finestra osservando insistentemente tutto ciò che succede nelle abitazioni circostanti, obbligando i dirimpettai a restare durante molte ore del giorno con le tende chiuse.