Ma quando, per il pergolato, ci vuole l’autorizzazione del Comune? In altri termini, in quali casi il proprietario è tenuto a presentare la richiesta di concessione edilizia? A chiarire i numerosi dubbi è una recente sentenza del Consiglio di Stato la quale ha dettato una vera e propria guida in materia di pensiline, gazebo, pergolati e pergotende. Vediamo cosa ha stabilito la pronuncia in commento.
Il pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Viene, di norma, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato, normalmente non necessita di licenza edilizia, ossia del permesso di costruire. In altri termini il proprietario non deve chiedere l’autorizzazione al Comune prima di realizzarne uno. Il che rende la realizzazione dell’opera estremamente più agevole e veloce. Sarà necessaria la semplice comunicazione, inoltrata al Comune, di inizio attività, la cosiddetta Scia.
Già in passato, il Consiglio di Stato ha affermato, al riguardo, che il pergolato ha una funzione soltanto ornamentale, essendo realizzato in una «struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso».
Affinché però il pergolato possa essere esente da qualsiasi autorizzazione amministrativa, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni .
Diverso, quindi, è il caso in cui il pergolato venga coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale). In tal caso si applicano le regole delle tettoie, essendo di fronte a una struttura a queste assimilabile. E, sulle tettoie, l’orientamento costante della giurisprudenza è quello di ritenere necessario il permesso di costruire, ossia l’autorizzazione amministrativa, salvo si tratti di strutture di minime dimensioni, più per fini estetici che non di copertura o se utilizzate giusto per dare riparo dalla pioggia al proprietario di casa nel momento in cui infila le chiavi nella serratura.
A riguardo, tuttavia, si segnala una recente sentenza del Tar Campania secondo cui la tettoia aperta su tre lati non necessita della licenza edilizia.
Infine, la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno. Quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione rientra nella cosiddetta attività di «edilizia libera» e non necessita quindi di alcun permesso di costruire.
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